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I diritti e i doveri delle gattare in condominio

Gatti, gattare e condomini: una convivenza non sempre semplice. Ecco dunque alcune regole da seguire per non andare incontro a problemi

I diritti e i doveri delle gattare in condominio

Le colonie feline, come sappiamo, sono protette dalla legge e non posso essere spostate. Questo anche se la colonia è in un condominio, con buona pace dei condomini più recalcitranti. Naturalmente ciò non significa che i gatti e chi se ne prende cura possano fare tutto quello che vogliono: ci sono delle regole da seguire.

Iniziamo dando uno sguardo agli otto doveri che le gattare e i gattari in condominio sono tenuti a rispettare:

  1. Provvedere immediatamente alla registrazione della colonia felina presente in condominio o cortile presso il Comune di residenza e la ASL veterinaria, dandone nel contempo tempestiva comunicazione all’amministratore di condominio.
  2. Richiedere la sterilizzazione dei mici della colonia, al fine di controllarne la crescita demografica.
  3. Le gattare hanno il dovere di individuare gli spazi comuni in cui alimentare i gatti, il più lontano possibile dalle abitazioni, dai parcheggi, da aree giochi riservate ai bambini e da eventuali aree condominiali destinate allo sgambamento dei cani; le aree dovranno essere individuate in accordo con l’amministratore di condominio.
  4. Le gattare hanno il dovere di tenere pulite le aree in cui alimentano i gatti di colonia lasciando per un periodo massimo di un’ora al mattino e un’ora alla sera le ciotole con il cibo a disposizione dei mici. Le ciotole con l’acqua devono essere invece disponibili ventiquattr’ore al giorno.
  5. È compito della gattara tener puliti gli spazi condominiali pubblici dove circolano i mici della colonia. In particolare è compito della gattara rimuovere le feci e gli escrementi solidi prodotti dai gatti, tener puliti con appositi prodotti gli spazi condominiali interni utilizzati dai mici, avendo cura di provvedere alla rimozione del pelo e alla pulizia delle eventuali dispersioni di urina.
  6. Le disposizioni di cui al punto 5 (relativa agli escrementi solidi) si estendono in particolar modo alle aree adibite al gioco dei bambini, al parco condominiale, e su specifica richiesta, anche all’interno di aree private dove è consentito l’accesso e il transito dei mici.
  7. È obbligo della gattara provvedere al benessere dei gatti di colonia informando immediatamente il veterinario di fiducia in caso di presenza di gatti malati, in modo da provvedere alle loro cure.
  8. È obbligo della gattara ripulire il pelo eventualmente disperso nelle zone di transito, alimentazione ed eventuale rifugio dei mici (comprese le cantine). Tale obbligo diventa prioritario a fronte della presenza verificata di soggetti allergici, in particolar modo se trattasi di anziani o bambini.

I 5 diritti delle gattare in condominio

I diritti e i doveri delle gattare in condominio

Dopo i doveri, diamo uno sguardo anche ai cinque diritti delle gattare e dei gattari che si prendono cura delle colonie feline condominiali.

  1. Le gattare hanno diritto di accedere agli spazi comuni del condominio per nutrire la colonia, in orari prestabiliti e concordati con l’amministratore.
  2. Le gattare hanno diritto di accedere agli spazi comuni di condominio anche in compagnia di terzi allo scopo di curare gatti malati o di catturare attraverso apposite gabbie-trappola i gatti che necessitano di cure e da sottoporre a sterilizzazione.
  3. Le gattare – se residenti in condominio – hanno diritto di utilizzare parte degli spazi comuni e di pertinenza comune per realizzare casette e rifugi mobili per garantire il riparo dei mici, specialmente nelle stagioni fredde. Tale diritto può essere esercitato solamente se non lede il diritto degli altri condomini all’utilizzo degli spazi comuni anche per il medesimo scopo.
  4. Le gattare nella funzione della loro attività non possono essere sottoposte a vessazioni o molestie di alcun genere.
  5. Le gattare hanno diritto di alimentare o dare rifugio alla colonia felina all’interno degli spazi di esclusiva proprietà, fatto salvo che tale attività non alteri il decoro generale del condominio o del cortile.

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