Condannati per una soppressione inutile
Se c’è una legge è il caso che, una volta ogni tanto, questa venga applicata. Esiste una legge, l’art 544 del codice penale, in cui viene espressamente vietata la soppressione di un animale “per crudeltà o senza necessità” pena la reclusione. I fatti in questione si sono svolti a L’Aquila oramai sette anni fa. L’ASL […]
Se c’è una legge è il caso che, una volta ogni tanto, questa venga applicata. Esiste una legge, l’art 544 del codice penale, in cui viene espressamente vietata la soppressione di un animale “per crudeltà o senza necessità” pena la reclusione. I fatti in questione si sono svolti a L’Aquila oramai sette anni fa. L’ASL è stata chiamata da un signore che lamentava la presenza di nove cuccioli randagi nella sua proprietà. Il soggetto ha chiamato, appunto, l’Asl chiedendo di prendere i cani e di portarli in canile. Invece che portare i nove cuccioli in una struttura adeguata il direttore dell’Asl locale ha deciso per la soppressione degli stessi cagnolini adducendo un motivo a dir poco strano come quello di “pericolo per ordine pubblico”.
La legge, però, parla chiaramente e stabilisce che la soppressione per eutanasia possa essere effettuata solamente per motivi di comprovata pericolosità o per gravi problemi di salute. Come conferma l’ufficio legale della LAV la legge attuale
“conferma invece che il rapporto tra animali e loro eventuali ‘padroni’ deve rispondere a nuovi obblighi e responsabilità per i quali il ‘proprietario’ non ha più la libera disponibilità dell’animale, né può infliggere sofferenze o togliergli la vita inutilmente”
Il direttore dellAsl e il veterinario reo di questo crimine sono stati ora condannati in appello a due mesi e dieci giorni di reclusione.
Via| Abruzzoweb
Foto|Flickr